A partire dal 1 gennaio 2016, tutti i misuratori di energia prodotta (contatori) dovranno
essere abilitati alla telelettura da parte del gestore di rete, pena la sospensione degli
incentivi, come riportato all’articolo 5.5 dell’Allegato A della Delibera 595/14 :
“Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il gestore di rete
ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi fino all’avvenuto
adeguamento.”
La Delibera AEEGSI 595/14 ha apportato importanti cambiamenti alla regolazione normativa del
servizio di misura dell’energia prodotta dagli impianti di generazione entrati in esercizio prima
del 27 agosto 2012, oltreché per tutti gli impianti in Media Tensione connessi alla rete di
distribuzione nazionale.
Ogni gestore di rete ha indicato quali saranno i misuratori di energia ammessi a partire
dal 1 gennaio 2016, escludendo alcune marche di apparecchi risultati non conformi alla telelettura
obbligatoria. Ogni contatore di produzione (diverso da quello installato dal Gestore di rete)
per essere teleletto dovrà associarsi ad un modem in grado di trasmettere le letture al
Gestore.
Fermo restando l’obbligo di sostituire misuratori di energia non più conformi
, rimane la
discrezionalità per il Produttore ad installare un contatore di proprietà del Gestore di
rete o installarne uno nuovo di sua proprietà. Sarà invece obbligatorio
corrispondere annualmente il costo del servizio di misura per l’energia prodotta
al proprio Gestore che provvederà poi entro il 15 di ogni successivo mese all’invio dei dati
al GSE Spa per l’ottenimento degli incentivi.
La Delibera 595/14 impone obblighi informativi nei confronti di vari enti, richiedendo: