IMPIANTI FUNZIONALI A UN PROCESSO PRODUTTIVO ESCLUSI DALLA RENDITA CATASTALE


Accatastamento impianti funzionali ad un processo produttivo (fotovoltaici, eolici, biomasse, ecc.)


Con la circolare n. 2, l’Agenzia delle Entrate precisa le novità riguardanti l’accatastamento impianti, specificando quali componenti vanno comprese nel conteggio, con conseguenze sul calcolo di IMU e TASI.

La modifica operata dalla legge di stabilità 2016 in tema di determinazione delle rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale può portare indubbi benefici ai contribuenti in quanto, già dal 1° gennaio 2016, potrebbero essere applicate le nuove rendite ai fini, tra l’altro, del conteggio di IMU e TASI.
La disposizione, dispone infatti che, dal 1° gennaio 2016, nel processo estimativo di industrie, centrali o stazioni elettriche, non siano più inclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali a uno specifico processo produttivo.

I contribuenti che lo vorranno potranno presentare fin da subito una variazione catastale con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016 se la presentazione del nuovo modello Docfa avverrà entro il 15 giugno 2016; viceversa, le nuove rendite esplicheranno effetti fiscali a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro presentazione.

L’Agenzia premette che le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana sono distinte in: suolo, costruzione, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità e, infine, le componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo.
Le prime tre componenti vanno necessariamente ricomprese nel conteggio della rendita, con l’avvertenza che, per elementi strutturalmente connessi, si intendono, in estrema sintesi, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di aerazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, rappresentano nel loro complesso parti strutturalmente connesse al suolo oppure al manufatto quali ascensori, montacarichi, scale o rampe.

Questa novità riguarda soprattutto l’accatastamento impianti fotovoltaici, eolici, biomasse ed in genere impianti funzionali ad un qualsiasi processo produttivo.

Ad esempio, secondo l’Agenzia, rientrano in tale categoria i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. Viceversa, per gli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, dovranno essere espressamente escluse le componenti impiantistiche, quali appunto i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali nell’ambito di un determinato processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità apprezzabile.

Per le centrali di produzione di energia e le stazioni elettriche, non sono oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori, nonché gli inverter e i pannelli fotovoltaici eccetto quelli integrati nella struttura.
Per le industrie manifatturiere sono invece esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, mentre per gli impianti di risalita non devono essere considerate le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine nonché i motori che azionano i sistemi di trazione. Infine, nei parchi divertimento non vanno conteggiate le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili.

Come premesso, per le unità accatastate antecedentemente al 1° gennaio 2016, si può presentare entro il prossimo 15 giugno una dichiarazione di variazione catastale, con effetto per l’anno in corso.
Come ricorda però l’Agenzia, la rendita proposta potrà essere oggetto di successivi controlli di coerenza della documentazione prodotta, con particolare riferimento alla rappresentazione planimetrica, al classamento e alla rendita catastale. Infatti, le rendite proposte possono essere rettificate entro il termine di 12 mesi e tale variazione dovrà essere notificata al contribuente il quale potrà, se del caso, opporsi.

Contattateci per richiedere informazioni sull’accatastamento impianti e richiedere un preventivo!

Scarica la Circolare n.2/2016 dell’Agenzia delle Entrate